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Il ruolo di RSPP esterno: una figura professionale importantissima

La figura dell’RSPP esterno è una posizione professionale da non sottovalutare: su di lei gravano importanti responsabilità spesso trascurate da parte del datore di lavoro, che sia esso stesso che la esercita o che recluti un professionista esterno a svolgere tale ruolo. L’attuale normativa antinfortunistica ci insegna che il RSPP esterno è una figura centrale nella gestione del sistema sicurezza aziendale. Il suo ruolo di “consulente” personale del Datore di Lavoro e l’inevitabile intreccio di relazioni interne ed esterne che questa figura deve gestire, per forza di cose, richiedono una preparazione specialistica e un’approfondita conoscenza della materia.

In base alle disposizioni dell’art.31 comma 1 del D.Lgs.81/08, è possibile per il datore di lavoro nominare un RSPP esterno Venezia, il quale deve possedere i requisiti professionali indicati dall’art.32 dello stesso decreto. Come definito dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il ruolo di RSPP esterno Venezia può essere assunto direttamente dal Datore di lavoro o, in alternativa, può essere affidato (su diretta designazione del datore di lavoro) a dei Consulenti Professionisti esterni all’azienda che abbiano capacità e requisiti atti alla gestione dei rischi aziendali.

Se per esempio la tua azienda è esposta al rischio atex, l’RSPP esterno si occuperà di verificare che nelle aree di lavoro non ci siano sostanze infiammabili e che tutti lavorino rispettando determinate regole di sicurezza per evitare esplosioni e incendi. Se per esempio nella tua azienda si svolgono attività di saldatura, l’RSPP esterno  si occuperà di verificare che l’area di saldatura sia provvista di aspiratori e tende protettive affinché nessuno sia esposto al rischio roa (radiazioni ottiche superficiali) o ai fumi di saldatura (rischio chimico). Il datore di lavoro che si avvale di un RSPP esterno deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti (ASPP). I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto riguardo ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

 

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